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26.09.2024

AGRITURISMI E AFFITTI BREVI: nuovi obblighi di sicurezza

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Oltre al CIN gli immobili destinati alle locazioni turistiche e alle locazioni brevi dovranno conformarsi alle nuove norme di sicurezza.

L’obbligo di dotazione del CIN non è l’unica novità prevista per i titolari di strutture ricettive, il D.L. 145/2023, infatti, impone anche di osservare le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, nonché di installare estintori e dispositivi per la rilevazione dei gas combustibili e del monossido di carbonio.


LA NORMA

L’art. 13-ter, comma 7, D.L. n. 145/2023, ha introdotto alcuni nuovi obblighi in materia di sicurezza, per le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (come ad esempio gli agriturismi) e locazioni brevi.

E’ previsto, in particolare, che le unità abitative gestite in forma imprenditoriale debbano essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa vigente statale e regionale.

Inoltre, tutte le unità immobiliari destinate ad attività di locazione, gestite in forma imprenditoriale e non, dovranno dotarsi di:
  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio;
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili.

In merito agli estintori portatili, il Ministero del Turismo ha chiarito che gli stessi debbano essere collocati in posizioni accessibili e ben visibili agli ospiti, in prossimità delle aree a maggior rischio di incendio. Inoltre devono essere installati un estintore ogni 200 metri quadrati e almeno un estintore per piano.

Tali disposizioni dovranno essere osservate entro il prossimo 2 novembre 2024.


LE SANZIONI

Il mancato adempimento di tali nuovi requisiti di sicurezza comporterà, a partire dal 2 novembre 2024, l’applicazione di gravose sanzioni amministrative.
Poiché l’adempimento dei requisiti di sicurezza, costituisce condizione per ottenere il CIN, il mancato adeguamento agli standard di sicurezza comporterà, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui sopra, anche l’irrogazione della sanzione da 800 euro a 8.000 euro in base alle dimensioni della struttura e dell’immobile.

La violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas e degli estintori portatili sarà invece punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Infine ricordiamo che chiunque eserciti attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, sarà tenuto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 
In mancanza sarà applicata la sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

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Pubblicato da Giada Tramontina
(Consulente Area Fiscale)


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