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05.11.2024
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024: prorogata al 30 novembre
Prorogato il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni a fine novembre 2024.
Con il nuovo Decreto Omnibus viene esteso il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni al 30 novembre 2024; vediamo le caratteristiche.
LE CARATTERISTICHE
Con la legge di Bilancio 2024 viene riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che deve essere redatta e giurata entro il termine del 30 novembre 2024 (la scadenza originaria prevista dalla Legge di Bilancio era il 30 giugno 2024).
I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Sono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2023.
La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR. Non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR.
L’aver già rivalutato i beni in passato non solo non impedisce di avvalersene ancora, ma permette di scomputare l’imposta già pagata, a condizione che il bene oggetto di rivalutazione sia il medesimo.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono avvalersi della rivalutazione:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- gli enti non commerciali
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
che, alla data del 1° gennaio 2024, posseggono al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni:
- terreni, edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni, qualificate e non qualificate, negoziate e non nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
VERSAMENTO
Viene previsto che l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti possa essere versata tramite il modello F24, alternativamente:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
- in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2024 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.
Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine del 30 novembre 2024, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.
RICORDATI! l’operazione di rivalutazione va indicata anche nella dichiarazione dei redditi.
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