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Approvate importanti modifiche sulla PAC 2024, in particolare gli aspetti della condizionalità rafforzata. Vediamo le novità.
La PAC 2023 – 2027, entrata nel pieno della sua applicazione a partire da quest’anno, ha determinato un cambiamento netto rispetto alla precedente riforma, in particolare con l’introduzione della condizionalità rafforzata e degli ecoschemi.
La condizionalità rafforzata prevede l’obbligo di rispettare una serie di disposizioni dette “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” o BCAA.
Tra queste ricordiamo le più note e discusse ovvero la BCAA 7 – rotazione dei seminativi e BCAA 8 – 4% di superfici ritirate dalla produzione.
Gli ecoschemi, invece, sono regimi ecologici facoltativi che premiano l’azienda nello svolgere attività a favore dell’ambiente, quali ad esempio la riduzione degli antibiotici negli allevamenti o lo svolgimento di pratiche agronomiche meno impattanti.
Con il Regolamento UE 2024/1468 il parlamento europeo ha approvato importanti modifiche che riguardano entrambi gli aspetti sopradescritti, ratificati poi a livello nazionale dal decreto di attuazione ministeriale 289235 del 28/06/2024.
Vediamo insieme gli aspetti più importanti che saranno validi per il 2024 e per le annate successive.Le novità:
- BCAA 7 – Rotazione o diversificazione colturale
- BCAA 8 – 4% di superfici agricole ritirate dalla produzione
- PROROGA presentazione domande e trasferimento titoli PAC
BCAA 7 – ROTAZIONE O DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
Il DM 289235 modifica la BCAA 7 introducendo la possibilità di sostituire la rotazione dei seminativi con la diversificazione colturale.
Quindi le aziende possono evitare di effettuare la rotazione purchè rispettino i criteri della diversificazione.
Ma cosa si intende con diversificazione colturale?
Non è nient’altro che la diversificazione del greening prevista dalla vecchia riforma, ovvero l’obbligo di rispettare determinate percentuali massime di coltura per le aziende sopra i 10 Ha.
In particolare per aziende tra i 10 e i 30 Ha di seminativi vi è l’obbligo di seminare almeno due colture, di cui la principale non può superare il 75% in termini di superficie. In caso di azienda sopra i 30 Ha invece vige l’obbligo di seminare almeno 3 colture, di cui la principale non può superare il 75 % e le due colture più abbondanti non possono superare insieme il 95 %*.
Quindi ricapitolando, un’azienda sopra i 10 Ha di seminativo cosa deve fare per soddisfare la BCAA 7?
Può o ruotare le colture su ciascun appezzamento, eventualmente anche con secondi raccolti, oppure può decidere di non ruotare soddisfando le percentuali di diversificazione elencate sopra.
Rimangono valide l’esenzioni dalla rotazione o diversificazione per le aziende:
- con seminativi inferiori ai 10 Ha
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% a erbe o piante da foraggio, terreni a riposo, leguminose o combinazioni dei 3.
- la cui superficie aziendale è per più del 75 % formata da prato permanente, piante erbacee da foraggio o combinazione di tali impieghi.
- aziende biologiche o in integrata, le quali però devono comunque rispettare le rotazioni previste dai rispettivi disciplinari e regolamenti.
*ovvero la meno abbondante deve essere pari ad almeno il 5% del totale.
BCAA 8 – 4% DI SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
Per quanto riguarda la BCAA 8 il DM ha eliminato il requisito della superficie minima destinata a superfici o elementi non produttivi, di conseguenza il 4 % è definitivamente abrogato.
Il regolamento UE 2024/1468 ha concesso la possibilità agli stati membri di togliere il 4 % purchè venga creato un regime ecologico – ecoschema – che premi le aziende che destinano una parte delle superfici a elementi non produttivi.
Con il decreto ministeriale l’Italia ha dunque definitivamente abbandonato l’obbligo del 4% modificando al contempo l’ecoschema 5 - misure specifiche per gli impollinatori - per soddisfare quanto richiesto dal parlamento europeo.
Il nuovo ecoschema 5 è stato suddiviso in due livelli:
- livello 1 – contributo per destinare il 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive compresi i terreni a riposo;
- livello 2 – contributo per mantenimento di copertura con piante di interesse apistico (cumulabile con il livello 1 per i seminativi).
Per il livello 1 possono accedere nel 2024 solo le aziende con almeno 10 Ha di seminativo, mentre a partire dal 2025 vi potranno aderire tutte le aziende; il pagamento sarà riferito solo al 4 % di superfici non produttive mentre eventuali eccedenze non saranno liquidate.
Ad esempio:
un’azienda di 100 Ha che decide di vincolare 10 Ha di riposo all’Ecoschema 5 livello 1, percepirà l’importo dell’ecoschema solo su 4 Ha*.
Per il livello 2 i requisiti sono sostanzialmente gli stessi del vecchio ecoschema 5, sia per i seminativi che per le coltivazioni arboree, fatta eccezione per l’obbligo di utilizzo di semente certificata a partire dal 2025.
A partire dal 2025 infatti non sarà più ammessa la copertura spontanea di piante di interesse apistico.
Resta comunque l’obbligo per entrambi i livelli di possedere dei titoli PAC in quanto il pagamento è considerato come aggiuntivo al sostegno di base al reddito.
* Corrispondenti appunto al 4% dei seminativi
Resta comunque l’obbligo per entrambi i livelli di possedere dei titoli PAC in quanto il pagamento è considerato come aggiuntivo al sostegno di base al reddito.
* Corrispondenti appunto al 4% dei seminativi
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TRASFERIMENTO TITOLI PAC
Il trasferimento di titoli PAC è anch’esso prorogato al 26/08/2024 fermo restando la necessità della conduzione dei terreni al 15/05/2024.
Essendo un’importante novità sull’argomento PAC arrivata proprio in questi giorni, i consulenti tecnici di Agridata rimangono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.
Contatta il tuo consulente di riferimento o compila il form qua sotto e verrai ricontattato.
Pubblicato da Fabio Cauduro
(Consulente Area Tecnica)
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