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04.07.2024

MODIFICHE PAC 2024: rotazione e 4% di superfici a riposo

modifiche pac 2024

Approvate importanti modifiche sulla PAC 2024, in particolare gli aspetti della condizionalità rafforzata. Vediamo le novità.

La PAC 2023 – 2027, entrata nel pieno della sua applicazione a partire da quest’anno, ha determinato un cambiamento netto rispetto alla precedente riforma, in particolare con l’introduzione della condizionalità rafforzata e degli ecoschemi.

La condizionalità rafforzata prevede l’obbligo di rispettare una serie di disposizioni dette “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” o BCAA

Tra queste ricordiamo le più note e discusse ovvero la BCAA 7 – rotazione dei seminativi e BCAA 8 – 4% di superfici ritirate dalla produzione

Gli ecoschemi, invece, sono regimi ecologici facoltativi che premiano l’azienda nello svolgere attività a favore dell’ambiente, quali ad esempio la riduzione degli antibiotici negli allevamenti o lo svolgimento di pratiche agronomiche meno impattanti. 

Con il Regolamento UE 2024/1468 il parlamento europeo ha approvato importanti modifiche che riguardano entrambi gli aspetti sopradescritti, ratificati poi a livello nazionale dal decreto di attuazione ministeriale 289235 del 28/06/2024. 

Vediamo insieme gli aspetti più importanti che saranno validi per il 2024 e per le annate successive.

Le novità:
  • BCAA 7 – Rotazione o diversificazione colturale 
  • BCAA 8 – 4% di superfici agricole ritirate dalla produzione 
  • PROROGA presentazione domande e trasferimento titoli PAC  

BCAA 7 – ROTAZIONE O DIVERSIFICAZIONE COLTURALE

Il DM 289235 modifica la BCAA 7 introducendo la possibilità di sostituire la rotazione dei seminativi con la diversificazione colturale. 

Quindi le aziende possono evitare di effettuare la rotazione purchè rispettino i criteri della diversificazione.

Ma cosa si intende con diversificazione colturale?
Non è nient’altro che la diversificazione del greening prevista dalla vecchia riforma, ovvero l’obbligo di rispettare determinate percentuali massime di coltura per le aziende sopra i 10 Ha. 

In particolare per aziende tra i 10 e i 30 Ha di seminativi vi è l’obbligo di seminare almeno due colture, di cui la principale non può superare il 75% in termini di superficie. In caso di azienda sopra i 30 Ha invece vige l’obbligo di seminare almeno 3 colture, di cui la principale non può superare il 75 % e le due colture più abbondanti non possono superare insieme il 95 %*. 

Quindi ricapitolando, un’azienda sopra i 10 Ha di seminativo cosa deve fare per soddisfare la BCAA 7? 
Può o ruotare le colture su ciascun appezzamento, eventualmente anche con secondi raccolti, oppure può decidere di non ruotare soddisfando le percentuali di diversificazione elencate sopra. 

Rimangono valide l’esenzioni dalla rotazione o diversificazione per le aziende:
  • con seminativi inferiori ai 10 Ha
  • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% a erbe o piante da foraggio, terreni a riposo, leguminose o combinazioni dei 3.
  • la cui superficie aziendale è per più del 75 % formata da prato permanente, piante erbacee da foraggio o combinazione di tali impieghi. 
  • aziende biologiche o in integrata, le quali però devono comunque rispettare le rotazioni previste dai rispettivi disciplinari e regolamenti.

*ovvero la meno abbondante deve essere pari ad almeno il 5% del totale. 

BCAA 8 – 4% DI SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE 

Per quanto riguarda la BCAA 8 il DM ha eliminato il requisito della superficie minima destinata a superfici o elementi non produttivi, di conseguenza il 4 % è definitivamente abrogato. 

Il regolamento UE 2024/1468 ha concesso la possibilità agli stati membri di togliere il 4 % purchè venga creato un regime ecologico – ecoschema – che premi le aziende che destinano una parte delle superfici a elementi non produttivi. 

Con il decreto ministeriale l’Italia ha dunque definitivamente abbandonato l’obbligo del 4% modificando al contempo l’ecoschema 5 - misure specifiche per gli impollinatori - per soddisfare quanto richiesto dal parlamento europeo. 

Il nuovo ecoschema 5 è stato suddiviso in due livelli:
  • livello 1 – contributo per destinare il 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive compresi i terreni a riposo;
  • livello 2 – contributo per mantenimento di copertura con piante di interesse apistico (cumulabile con il livello 1 per i seminativi). 
Per il livello 1 possono accedere nel 2024 solo le aziende con almeno 10 Ha di seminativo, mentre a partire dal 2025 vi potranno aderire tutte le aziende; il pagamento sarà riferito solo al 4 % di superfici non produttive mentre eventuali eccedenze non saranno liquidate.

Ad esempio:
un’azienda di 100 Ha che decide di vincolare 10 Ha di riposo all’Ecoschema 5 livello 1, percepirà l’importo dell’ecoschema solo su 4 Ha*. 

Per il livello 2 i requisiti sono sostanzialmente gli stessi del vecchio ecoschema 5, sia per i seminativi che per le coltivazioni arboree, fatta eccezione per l’obbligo di utilizzo di semente certificata a partire dal 2025. 

A partire dal 2025 infatti non sarà più ammessa la copertura spontanea di piante di interesse apistico. 

Resta comunque l’obbligo per entrambi i livelli di possedere dei titoli PAC in quanto il pagamento è considerato come aggiuntivo al sostegno di base al reddito.

* Corrispondenti appunto al 4% dei seminativi

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TRASFERIMENTO TITOLI PAC

Sempre all’interno del DM è stata prorogata la presentazione della domanda PAC 2024 al 30 agosto. Eventuali modifiche o correzioni si possono presentare fino a fine settembre.

Il trasferimento di titoli PAC è anch’esso prorogato al 26/08/2024 fermo restando la necessità della conduzione dei terreni al 15/05/2024.  


Essendo un’importante novità sull’argomento PAC arrivata proprio in questi giorni, i consulenti tecnici di Agridata rimangono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.

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Pubblicato da Fabio Cauduro
(Consulente Area Tecnica)
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