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20.02.2025

CREDITO IVA: rimborso e compensazione

credito iva

Il rimborso e la compensazione dell’IVA annuale: vediamo assieme i requisiti e le modalità di richiesta.

Il credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale può essere:

  • utilizzato in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive;
  • utilizzato in compensazione nei modelli F24;
  • oppure può essere richiesto a rimborso

Approfondiamo assieme le ultime due tipologie.

LA COMPENSAZIONE
Per importi fino a 5.000 euro annui la compensazione del credito IVA nei modelli F24 è libera e può essere fatta già a partire da gennaio dell’anno successivo, mentre per importi superiori può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che dovrà essere munita di visto di conformità apposto da un professionista.

Ricordiamo che è vietata la compensazione del credito in presenza di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro; tale limite vige per le compensazioni c.d. “orizzontali” (con tributi di altra natura es INPS, INAIL ..) e non per quelle c.d. “verticali” (ovvero, per le compensazioni dello stesso tributo).
IL RIMBORSO
Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, e nello specifico:

  • l’aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, dev’essere inferiore all’aliquota media degli acquisti;
  • le operazioni non imponibili sono superiori al 25% delle operazioni effettuate;
  • Presenza di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili (rimborso richiedibile solo su tali acquisti); 
  • Prevalenza di operazioni non soggette a Iva per assenza del presupposto territoriale;
  • Rimborso della c.d. “IVA teorica”: i produttori agricoli, che hanno optato per il regime IVA speciale, possono richiedere il rimborso dell’IVA maturata a seguito delle esportazioni ed altre operazioni non imponibili di vendita dei prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima;
  • Rimborso del minor credito maturato nel triennio di riferimento (se il modello IVA è quello presentato nel 2025 si terrà conto dell’IVA maturata in tale modello e nei modelli 2024 e 2023);
  • Cessazione dell’attività.

Per poter richiedere il rimborso dell’IVA, l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale dev’essere superiore a 2.582,28 euro (salvo i casi di cessazione dell’attività o di minor importo risultante dalle dichiarazioni del triennio).

Per l’erogazione dei rimborsi fino all’importo di 30.000,00 euro non è necessaria la presentazione di alcuna garanzia e non è richiesto alcun visto di conformità; il limite si determina facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno, quindi vanno considerate anche le richieste di rimborso IVA trimestrale.


Per i rimborsi superiori i 30.000 euro l’Agenzia delle Entrate segue regole differenti:

  • Per i contribuenti “non a rischio” è necessario, alternativamente, presentare idonea garanzia (fideiussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria, cauzione in titoli di Stato), oppure, far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali nonché la regolarità contributiva.
  • Per i contribuenti “a rischio” il rimborso è erogato esclusivamente previa prestazione della garanzia. 

Vengono definiti soggetti a rischio i contribuenti che:

  • esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni;
  • richiedono il rimborso a seguito di cessazione dell’attività;
  • soggetti ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento, da cui si desume una differenza tra importi dichiarati ed importi accertati superiori al:
  • 10% degli importi dichiarati (se gli importi sono inferiori a 150.000 mila euro);
  • 5% degli importi dichiarati (se gli importi sono inferiori a 1.150.000 euro);
  • 1% degli importi dichiarati (se superiori agli importi indicati nei precedenti punti).

Precisiamo che il credito può comunque essere in parte destinato alla compensazione e in parte richiesto a rimborso.


Precisiamo che il credito può comunque essere in parte destinato alla compensazione e in parte richiesto a rimborso.

CASI PARTICOLARI

Particolare attenzione va posta anche per quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che sono obbligati alla presentazione del modello ISA (Indici sintetici di affidabilità), perché in base al punteggio ottenuto, possono godere di particolari agevolazioni in merito alla richiesta di rimborso o di compensazione. 

Nello specifico, in riferimento alle richieste di rimborso per il credito IVA 2024, i soggetti ISA:

  • con punteggio per l’anno 2023 almeno pari a 9 oppure con punteggio medio per il biennio 2022-2023 almeno pari a 9: possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA di importo annuo fino a 70.000 euro;
  • con punteggio per l’anno 2023 almeno pari a 8 oppure con punteggio medio per il biennio 2022-2023 almeno pari a 8,5: possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA di importo annuo fino a 50.000 euro.


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Pubblicato da Valeria Ronzat
(Consulente Area Fiscale)


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