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10.07.2024

COME VIENE TASSATO IL REDDITO IN AGRICOLTURA

tassazione redditi in agricoltura

Come vengono tassati i redditi delle imprese agricole? Vediamo gli aspetti principali e alcune casistiche.

Le imprese agricole che svolgono attività agricola di cui all'articolo 2135 C.C., ovvero dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e all'esercizio di attività connesse alle precedenti, determinano il reddito ai fini IRPEF su base catastale purché abbiano in conduzione terreni agricoli.
Le aziende agricole sprovviste di terreno determinano il reddito d’impresa analiticamente (ricavi meno costi).

I redditi catastali dei terreni si dividono tra:
  • Reddito dominicale: è il reddito imputato al proprietario del terreno e si basa sulle tariffe d’estimo in base alla qualità e alla classe del terreno;
  • Reddito agrario: è il reddito imputato a colui che svolge l’attività agricola su quel terreno, ed esprime la redditività media derivante dall'esercizio delle attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno.

Tale sistema è adottato dalle ditte individuali e dalle società semplici, in quanto regime naturale, ma, come previsto dalla Legge 296/2006, anche le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale, in alternativa al regime analitico del reddito d’impresa.
L’opzione va comunicata nel primo modello IVA o Redditi e sarà vincolante per un triennio.

Ricordiamo che i requisiti per assumere la qualifica di società agricola sono:
  • La ragione/denominazione sociale deve contenere la dicitura “Società Agricola”;
  • L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 C.C.

LA FISCALITA’ IN AGRICOLTURA

Di seguito andiamo ad approfondire il trattamento fiscale per alcune attività in agricoltura.
L’allevamento
Calcolato su base catastale vi è anche il reddito derivante dall’allevamento di animali, a patto che l’impresa sia in grado di ottenere dai terreni che essa conduce almeno un quarto dei mangimi necessari per allevare gli animali.
Non è necessario che l’azienda produca effettivamente il mangime, è sufficiente che potenzialmente con i terreni condotti lo possa produrre. 

Qualora l’azienda non riuscisse a soddisfare il requisito, la parte di reddito di allevamento eccedente verrà calcolata forfettariamente e considerata reddito d’impresa, a meno che non si sia optato per la tassazione ordinaria.
Coltivazioni sotto serre
Viene considerata attività agricola, e quindi tassata su base catastale, la coltivazione di piante tramite l’utilizzo di serre, a patto che la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione si sviluppa (la parte eccedente ha natura di reddito d’impresa la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo opzione per il regime analitico).

Esempio: la società X possiede 5.000 mq di produzione di piante in serra e la produzione insiste su 2.000 mq di terreno, la superficie eccedente verrà ottenuta dal seguente calcolo 
  • 5.000 mq – (2.000 mq * 2) = 1.000 mq
Presupponiamo che il reddito agrario della serra sia di 500,00€; il reddito su cui calcolare le imposte verrà ottenuto con la seguente formula:
  • (1.000 mq x 500,00 €) / 2.000 mq = 250,00€
Le attivita’ agricole connesse
In agricoltura si considerano attività connesse, la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione dei mezzi impiegati normalmente e prevalentemente nella propria attività, e le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento di animali.

I prodotti derivanti dall’attività di manipolazione e trasformazione per poter essere assorbiti dal reddito catastale devono essere inclusi nel D.M 13 febbraio 2015, in caso contrario dovranno essere tassati analiticamente o forfettariamente, applicando al totale delle operazioni IVA il coefficiente di redditività del 15%.

Nell’esercizio di queste attività è richiesto che vengano utilizzati in misura prevalente prodotti agricoli derivanti dall’attività agricola principale. 
Con le circolari 44/E del 2002 e 44/E del 2004, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prevalenza può essere determinata con parametri quantitativi, se i beni posti a confronto sono omogenei, se invece, i beni non sono omogenei, il criterio da utilizzare sarà quello del valore economico. 

Rispettando il requisito della prevalenza, i prodotti acquistati da terzi potranno essere utilizzati a integrazione del proprio prodotto, purché siano oggetto di trasformazione o manipolazione con l’impiego di prodotti prevalentemente propri.

Per le attività di fornitura di servizi, il reddito si determinerà applicando all’ammontare delle operazioni IVA il coefficiente di redditività del 25%.

Si ricorda che l’attività di fornitura di servizi può essere considerata connessa all’attività agricola solamente se l’attività viene svolta con macchinari e attrezzature normalmente utilizzati per la propria attività agricola.
Va inoltre tenuto presente che la Circolare n. 44/E del 2002 afferma che per poter rientrare fra le attività connesse, l’attività di fornitura di servizi da parte dell’imprenditore agricolo non deve assumer per dimensione e organizzazione la connotazione di attività principale, ovvero le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola.
L’agriturismo
L’attività agrituristica, intesa come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli in connessione con la propria attività agricola, è produttiva di reddito d’impresa.
Tuttavia è prevista la possibilità di optare per uno specifico regime fiscale, disposto dall’art. 5, Legge n. 413/1991 il quale consente la determinazione del reddito in maniera forfettaria con l’applicazione ai ricavi di vendita conseguiti dall’agriturismo di un coefficiente di redditività pari al 25%.
L’opzione prevede che anche la determinazione dell’IVA sarà calcolata forfettariamente per mezzo dell’applicazione di una detrazione del 50% dell’IVA delle sole operazioni attive.

La stessa determinazione del reddito può essere utilizzata da chi svolge attività di enoturismo e oleoturismo.
Floricoltura e orto-florovivaismo
La floricoltura e l’orto-florovivaismo sono considerate attività agricole, produttive quindi di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, se le piante e i fiori vengono effettivamente coltivati e prodotti nel vivaio e non semplicemente commercializzati.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la concimazione, il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale e altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura hanno carattere di effettiva manipolazione e di conseguenza, ai fini fiscali, rientrano tra le attività che beneficiano della tassazione catastale, nel rispetto del limite della prevalenza del prodotto proprio.
In mancanza dei requisiti descritti (manipolazione/ trasformazione e prevalenza) si è in presenza di un’attività commerciale. 

Dal 2020 è in vigore una norma che permette di applicare una tassazione forfettaria a questo tipo di attività commerciale relativa la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici. Tali operazioni, nei limiti del 10% del volume di affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5% all’ammontare dell’imponibile IVA delle relative cessioni. 

Per poter considerare le piante acquistate come piante oggetto di integrazione della propria produzione, si consiglia di fare attenzione al tempo di permanenza in azienda della pianta, dato dal confronto della data di acquisto con quella di rivendita: nel caso in cui risulti estremamente breve, è opportuno essere pronti a dimostrare lo svolgimento di un’attività di manipolazione in caso di accertamento per non vedersi inquadrata tale attività come attività di carattere commerciale.
Energia da fonti rinnovabili
Si considera attività agricola connessa e produttiva di reddito agrario, l’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh annue, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annue, nonché la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale derivanti prevalentemente dal fondo (art. 1 c.423 Legge n. 266 del 23/12/2005).

Si determina che, la produzione di energia eccedente i limiti sopraindicati dà luogo a reddito d’impresa, che, come per le altre tipologie di attività connessa, sarà possibile determinare forfettariamente con l’applicazione del coefficiente di redditività del 25%.

Per poter considerare la produzione di energia fotovoltaica eccedente come connessa all’attività agricola, sarà necessario rispettare alternativamente determinati requisiti:
  • La produzione di energia derivi da impianti con integrazione architettonica totale o parziale, su fabbricati aziendali esistenti;
  • Il volume d’affari deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia eccedente i 260 kW;
  • Entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedenti i 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

La determinazione forfettaria dei redditi di cui abbiamo parlato sopra, potrà essere calcolata solo per le ditte individuali e le società semplici. Le società di persone, cooperative o di capitali dovranno determinare il reddito eccedente analiticamente.

Dato che siamo nel ‘pieno’ del periodo della dichiarazione dei redditi, se hai qualche dubbio o chiarimento riguardante alle modalità di tassazione del reddito in agricoltura, contatta la tua consulente fiscale Agridata di fiducia o compila il form qua sotto e verrai ricontattato.

Ricordiamo, inoltre, di far avere al più presto alla propria consulente tutta la documentazione per la compilazione dei propri redditi per non incorrere in eventuali ritardi nella presentazione del dichiarativo.


Per qualsiasi altra informazione le consulenti fiscali Agridata rimangono a disposizione.

Pubblicato da Valeria Ronzat
(Consulente Area Fiscale)
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