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Da luglio 2022 i dati delle operazioni effettuate con controparti estere andranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione file XML tramite SdI)
L’ESTEROMETRO LASCIA SPAZIO ALLA FATTURA ELETTRONICA
Fino a giugno 2022, per le operazioni
realizzate con «controparte straniera», i soggetti passivi iva residenti nel
territorio dello Stato, dovevano trasmettere in forma massiva, con periodicità
trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti
esteri. (Esterometro)
Tale obbligo non sussisteva per le
operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica o per le
operazioni per le quali viene emessa bolletta doganale.
Dal 1° luglio 2022, l’Esterometro verrà
eliminato e sarà obbligatoria l’emissione dei documenti elettronici XML.
VENDITE CON FATTURA ELETTRONICA
La fatturazione delle operazioni attive
effettuate con l’estero dovrà essere gestita con l’emissione della fattura elettronica.
Queste le accortezze da avere perché si configuri uno scambio corretto dal
punto di vista fiscale.
TERMINI DI EMISSIONE
La fattura elettronica va inviata nei
termini ordinari:
• entro 12 giorni dall’operazione
o dall’incasso;
• entro il giorno 15 del mese
successivo se la movimentazione di beni è accompagnata da
documento di trasporto.
CODICE DESTINATARIO
Andrà indicato il codice destinatario
composto da sette X: XXXXXXX
PROVA DELLA CONSEGNA
Chi spedisce la merce dovrà ricevere prova
dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
ACQUISTI CON FATTURA CARTACEA
Per quanto riguarda gli acquisti di beni
o servizi dall’estero, documentati da fattura cartacea prodotta dal fornitore,
sarà l’acquirente Italiano a dover emettere un documento elettronico in
formato XML e inviarlo tramite i canali SdI.
TERMINI DI EMISSIONE-
L’autofattura elettronica va inviata entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento
cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
TIPO DOCUMENTO
L’autofattura elettronica andrà emessa e
inviata con tipo documento
• TD18 per gli acquisti di beni
intracomunitari;
• TD17 per gli acquisti di servizi intracomunitari;
• TD19 per gli acquisti di beni da
soggetto estero con deposito in Italia.
IDENTIFICATIVI
Nel campo cedente/prestatore va
riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE).
Nel campo cessionario/committente
i dati di chi trasmette il documento elettronico.
REGIME SANZIONATORIO
Per le operazioni effettuate già dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione
amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o
comunicata in ritardo, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 200 per ciascun
mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle
scadenze stabilite.
E’ possibile inoltre avvalersi, in assenza di notifica di atti di
accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso.
IMPORTANTE
Prima di effettuare operazioni con soggetti
appartenenti all’UE ricordiamo che vige l’obbligo di iscrizione per entrambe
le aziende operanti agli elenchi VIES, pena la nullità dell’operazione
comunitaria e l’applicazione dell’IVA sull’operazione.
Successivamente, l’operazione andrà comunicata in
Agenzia delle Dogane tramite la compilazione telematica degli elenchi riepilogativi
Intrastat.
Per
ogni necessità e chiarimento in merito lo Studio Agridata rimane a
disposizione.
Pubblicato da Manuela Zavagno
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