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30.06.2022

Fatture estere elettroniche

Da luglio 2022 i dati delle operazioni effettuate con controparti estere andranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione file XML tramite SdI)

L’ESTEROMETRO LASCIA SPAZIO ALLA FATTURA ELETTRONICA

Fino a giugno 2022, per le operazioni realizzate con «controparte straniera», i soggetti passivi iva residenti nel territorio dello Stato, dovevano trasmettere in forma massiva, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. (Esterometro)

Tale obbligo non sussisteva per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica o per le operazioni per le quali viene emessa bolletta doganale.

Dal 1° luglio 2022, l’Esterometro verrà eliminato e sarà obbligatoria l’emissione dei documenti elettronici XML.

 

VENDITE CON FATTURA ELETTRONICA

La fatturazione delle operazioni attive effettuate con l’estero dovrà essere gestita con l’emissione della fattura elettronica. Queste le accortezze da avere perché si configuri uno scambio corretto dal punto di vista fiscale.

TERMINI DI EMISSIONE

La fattura elettronica va inviata nei termini ordinari:

entro 12 giorni dall’operazione o dall’incasso;

entro il giorno 15 del mese successivo se la movimentazione di beni è accompagnata da

documento di trasporto.

CODICE DESTINATARIO

Andrà indicato il codice destinatario composto da sette X: XXXXXXX

PROVA DELLA CONSEGNA

Chi spedisce la merce dovrà ricevere prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

 

ACQUISTI CON FATTURA CARTACEA

Per quanto riguarda gli acquisti di beni o servizi dall’estero, documentati da fattura cartacea prodotta dal fornitore, sarà l’acquirente Italiano a dover emettere un documento elettronico in formato XML e inviarlo tramite i canali SdI.

TERMINI DI EMISSIONE-

L’autofattura elettronica va inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

TIPO DOCUMENTO

L’autofattura elettronica andrà emessa e inviata con tipo documento

• TD18 per gli acquisti di beni intracomunitari;

• TD17 per gli acquisti di servizi intracomunitari;

• TD19 per gli acquisti di beni da soggetto estero con deposito in Italia.

IDENTIFICATIVI

Nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE).

Nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico.

 

REGIME SANZIONATORIO

Per le operazioni effettuate già dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o comunicata in ritardo, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite.

E’ possibile inoltre avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso.

IMPORTANTE

Prima di effettuare operazioni con soggetti appartenenti all’UE ricordiamo che vige l’obbligo di iscrizione per entrambe le aziende operanti agli elenchi VIES, pena la nullità dell’operazione comunitaria e l’applicazione dell’IVA sull’operazione.

Successivamente, l’operazione andrà comunicata in Agenzia delle Dogane tramite la compilazione telematica degli elenchi riepilogativi Intrastat.

 

Per ogni necessità e chiarimento in merito lo Studio Agridata rimane a disposizione.


                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pubblicato da Manuela Zavagno

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