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Il piano nazionale Transizione 4.0 2022 conferma, e prolunga, il modello di agevolazione fiscale iniziato nel 2017 per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”, che dal 2020 viene sostituito da un credito d’imposta
Revisione
del 15/11/2023
RICORDIAMO
I PUNTI CHIAVE
Parliamo di crediti
d’imposta per investimenti in beni strumentali NUOVI il cui beneficio fiscale è calcolato direttamente come
percentuale del costo (imponibile fattura) di acquisizione del bene,
utilizzabile per compensare qualsiasi debito presente sul modello F24.
Per individuare il
periodo di effettuazione dell’investimento, e pertanto la spettanza
dell’agevolazione, l’acquisizione dei beni mobili, si considera sostenuta alla
data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui
si verifica il trasferimento di proprietà. Invece l’utilizzo del credito
va effettuato a decorrere dall’anno di entrata in funzione, per i beni
GENERICI, e dall’anno d’interconnessione per i beni INDUSTRIA 4.0.
L’impresa per
beneficiare del credito:
-
NON
deve trovarsi in stato di difficoltà;
-
Dev’essere in regola con il DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
-
Deve rispettare la normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro; DVR, corsi ecc.. (Dlgs. 81/08).
Tutte le condizioni dovranno perdurare per tutto il periodo di utilizzo del credito d’imposta, inoltre il bene non dev’essere venduto nel primo triennio.
RIASSUMIAMO
ora le agevolazioni principali applicabili in base ai momenti di effettuazione
dell’investimento
NB: per un maggior
approfondimento sulle agevolazioni applicabili in base al periodo di
investimento alleghiamo la tabella dettagliata con tutte le percentuali
previste (Clicca sull'allegato in fondo all'articolo)
Dal momento che, come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, da gennaio 2023:
- Non sarà possibile accedere al credito d’imposta del 6% sui beni generici;
- le aliquote di riferimento subiranno delle diminuzioni.
Vi consigliamo di effettuare
la “prenotazione” dell’investimento entro il 31 dicembre 2022, così da potervi
assicurare le aliquote più vantaggiose.
La prenotazione si intende validamente eseguita quando entro fine anno:
- L’ordine risulta accettato da parte del fornitore;
- Risulta effettuato il pagamento dell’acconto, pari almeno al 20% del costo complessivo del bene.
La consegna del bene “prenotato” dovrà poi avvenire:
- entro il 30 giugno per i beni generici e per i beni immobili 4.0
- entro
il 30 settembre30 novembre dell’anno successivo alla prenotazione per i beni mobili 4.0.
Lo
Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e necessità a riguardo.
Pubblicato
da Giada Tramontina
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