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L’art. 1 del Decreto Legislativo n.192/2024 ha introdotto poche ma significative novità per il settore dell’agricoltura, vediamole assieme.
Lo scorso 3 dicembre è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante una revisione del regime impositivo dei redditi, con effetti già a decorrere dal periodo d’imposta 2024, in attuazione alla Legge delega fiscale n.111/2023.
La nuova riforma rappresenta un completamento del percorso evolutivo avviato nel 2003 dell’articolo 2135 c.c., ed ha l’obiettivo di riallineare la disciplina fiscale e civilistica dell’attività agricola, oltre a tenere conto delle evoluzioni tecnologiche e produttive dell’agricoltura contemporanea.
COLTURE FUORI SUOLO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il nuovo testo normativo consacra per la prima volta la dissociazione tra attività agricola e fondo rustico abbandonando ogni riferimento alla “potenzialità del fondo” contenuto finora nell’art. 32 del TUIR (D.P.R. 917/86). La nuova formulazione del comma 1 prevede, infatti, che “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile”, mentre la precedente riportava il “limite della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”. Punto focale, imprescindibile, resta però la diretta cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.
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