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FORMAZIONE ADETTO ANTINCENDIO: importanti cambiamenti anche per le aziende agricole
Dal 4 ottobre 2022 sono in vigore i nuovi criteri e caratteristiche per la gestione degli addetti antincendio in tutti i luoghi di lavoro, comprese le aziende agricole.
IL DECRETO GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO
Dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del
decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (Decreto GSA - Gestione
Sicurezza Antincendio), sono in vigore i nuovi criteri e
caratteristiche per la gestione dei luoghi di lavoro - in esercizio
e in emergenza - dello specifico servizio di prevenzione e
protezione.
Il Decreto, che sostituisce in parte il DM 10 marzo 1998, disciplina le
attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'art. 62 del
D.lgs 9 aprile 2008, e dettaglia i contenuti minimi relativi ai corsi
di formazione obbligatoria per tutte le aziende, comprese quelle agricole.
COSA CAMBIA
- Cambiano le classificazioni di rischio delle imprese e la durata/modalità di svolgimento dei corsi.
- Viene introdotta la prova pratica per il precedente Rischio Basso e vengono rese obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
- L’aggiornamento diventa quinquennale e prevede sempre una parte pratica.
- L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
IL CORSO DI AGGIORNAMENTO – Quando farlo
Per tutti gli addetti antincendio delle aziende formati prima dell’entrata
in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni
dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere
trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo
di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in
vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già
programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno
considerati validi se svolti entro 6
mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al
04/04/2023).
Per qualsiasi approfondimento, chiarimento o per valutare se la propria azienda rispetta i nuovi criteri della normativa, consiglio di rivolgervi direttamente a me, Gianluca Losenno Responsabile in La nuova sicurezza 2.0. In ogni caso al seguente link potrete far richiesta ad Agridata per ricevere i miei contatti https://www.agridatasrl.com/it/identita/la-rete-agridata
Pubblicato da Gianluca Losenno (La Nuova Sicurezza 2.0)
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